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IL DOPO DI NOI: perché fare un trust

Si è tenuto il 31 ottobre u.s. un interessante evento dedicato al delicato tema del “Dopo di Noi”. L'incontro è stato organizzato da AIRETT in collaborazione con le Associazioni Il trust in Italia e al Centro Studi AV&Partners.

IL DOPO DI NOI: perché fare un trust

L’evento del 31 ottobre 2013, tenutosi presso la Sala Marvelli della Provincia di Rimini, è stato dedicato ed ha affrontato il delicato tema del “Dopo di Noi”.
li autori del libro intitolato “Trust e Dopo di Noi”, pubblicato da Ipsoa, ne hanno fatto una presentazione in anteprima nazionale e, in tale contesto, si sono addentrati in un ambito dove l’uomo con in suoi sentimenti e speranze assume un ruolo centrale e prevalente rispetto al puro tecnicismo di diritto. Il trust è la cornice giuridica entro la quale i genitori descrivono quel che dovrà avvenire da quando essi non ci saranno più, così da assicurare ai propri figli, bisognosi di particolare assistenza, un futuro il più possibile simile al presente. In altri termini,…“…il Trust definisce e determina compiutamente, dettagliatamente ed inequivocabilmente, già da oggi, l’uso ottimale e maggiormente idoneo cui destinare le risorse ed il Patrimonio famigliari: in sostanza un atto che si distingue per la incontrovertibile e capillare identificazione (ex ante) delle finalità volute e decise dai genitori”… (tratto dal libro “Trust e Dopo di Noi”, IPSOA 2013, prologo di Simona Arduini).
Durante la conferenza, si è evidenziato come i desideri espressi dalle persone che nella loro normalità vivono la quotidianità di un familiare in difficoltà, richiedono di adottare i migliori ed i più validi strumenti giuridici per il “dopo di noi”.
Cosa è il Trust
Il Trust è un istituto di matrice anglosassone di lunga tradizione, sviluppatosi nei paesi di common law e che ha fatto il suo ingresso in Italia con la ratifica della Convenzione dell’Aja ad opera della legge 9 ottobre 1989, n. 364.
Il trust è una figura giuridica molto versatile, che può assumere forme estremamente diversificate.
La struttura essenziale del trust vede la presenza di tre soggetti, non necessariamente persone diverse tra loro, ovvero:
• il disponente;
• il “trustee”;
• il beneficiario, o i beneficiari.
Il trust è quindi caratterizzato dai seguenti elementi:
a. I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;
b. I beni in trust sono intestati al trustee (“Trust Fund”);
c. Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee1.
Il trust determina pertanto un trasferimento di beni/diritti dal disponente al Trustee; il trustee diventa proprietario ed amministratore dei suddetti beni con il vincolo di gestirli nell’interesse dei beneficiari, ovvero in funzione di uno scopo. Il Trust Fund esce quindi definitivamente dal patrimonio del disponente ma non entra a far parte del patrimonio del trustee, e non è quindi soggetto alle pretese dei creditori o degli eredi o del coniuge del trustee stesso.

I soggetti del Trust
Il disponente
Si premette come il disponente possa essere chiunque quindi una persona fisica o una persona giuridica; generalmente, nel trust in favore dei soggetti deboli, i disponenti sono i genitori o i famigliari più stretti.
Il disponente, dato che non è più proprietario del patrimonio attribuito in trust perde qualunque pretesa sui beni conferiti in trust; potrebbe accadere però che le incertezze della vita rendano necessaria la disponibilità di quei beni, e, allora, il problema viene generalmente risolto inserendo, nell’atto, una clausola in cui si prevede che il trustee debba provvedere al mantenimento del tenore di vita del disponente. Quindi, nell’ipotesi in cui il reddito del disponente non permetta di garantire il mantenimento del suo tenore di vita abituale, interverrà il trustee al mantenimento dello stesso.
Inoltre, nonostante lo stesso non possa intervenire nella gestione del patrimonio in trust, mediante le “lettere dei desideri” è possibile dare delle indicazioni al trustee su come amministrare i suddetti beni.
Da queste considerazioni emerge quindi come i beni del trust siano, in sostanza, a disposizione della famiglia.

Il Trustee
Nellasceltadeltrusteeildisponente ha la massima discrezionalità; il trustee può essere, infatti, una persona fisica di fiducia (generalmente dopo che siano deceduti i genitori), oppure una associazione o una cooperativa sociale.
Il compito del trustee, come più volte ribadito, è la gestione e l’amministrazione dei beni in trust.
Gli stessi sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee, e costituiscono una massa distinta e non facente parte del patrimonio personale di quest’ultimo.
Infatti, i beni costituiti in trust:
• non sono aggredibili dai creditori personali del trustee;
• non concorrono alla formazione della massa ereditaria del trustee in caso di morte dello stesso;
• non rientrano, ad alcun titolo, nel regime patrimoniale legale della famiglia del trustee, qualora, ovviamente, quest’ultimo sia coniugato;
• non sono legittimamente utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle predeterminate nell’atto istitutivo del trust.
Il trustee sarà quindi tenuto ad amministrare, gestire e disporre i beni in trust a favore dei beneficiari secondo le indicazioni dettate nell’atto istitutivo del trust, nel rispetto della legge ed in accordo con i “desideri” del disponente.
Il trustee deve, altresì, rendere conto della gestione.

Il guardiano
Una figura non necessaria ma quanto mai opportuna, è quella del guardiano che ha il compito di controllare, e nel contempo assistere, il trustee nella gestione del patrimonio.
La nomina del guardiano risponde quindi all’esigenza di sorvegliare il trustee e, al tempo stesso, di aiutarlo nelle scelte operative.
I beneficiari
I beneficiari sono coloro ai quali il trustee è obbligato o può fare ottenere dei vantaggi economici.
I beneficiari del reddito sono quei soggetti a cui viene attribuito il reddito generato nel corso della vita del trust (ad esempio i canoni di locazione, le rendite finanziarie…).
I beneficiari finali del trust, invece, sono i soggetti ai quali viene attribuito il fondo in trust al termine della vita del trust.
I beneficiari possono essere individuati nell’atto istitutivo o in un secondo momento, direttamente dal disponente.
*Si precisa, infine, che esistono specifiche franchigie concesse dalla legge sulle successioni e donazioni in caso che i beneficiari siano i figli.