L’indennità di comunicazione ex art.1 Legge n. 95/2006

Patrizia Cervesi, Avvocato Patrocinante in Cassazione – Cattolica (RN)

L’associazione Airett ha in questi ultimi tempi fortemente sostenuto a livello politico ed amministrativo il diritto delle bimbe Rett di beneficiare dell’indennità di comunicazione prevista dall’art.1 L.381/70 così come modificato dall’art.1 L.95/2006.

Tale articolo testualmente recita “si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, lavoro e servizio”.
Di fronte a tale dicitura le strade da intraprendere sono due:

  1. La procedura giudiziale, rito del lavoro, che consente alla bambina – singolarmente – di ottenere attraverso una sentenza il riconoscimento dell’indennità.
    Trattasi di procedure con oneri economici da anticipare, si pensi ai compensi dei consulenti tecnici d’ufficio e di parte ed a quelli del difensore, e con esiti non certi (anche se oggi, a fronte di 3/4 pronunce di merito peraltro tutte nella stessa zona le possibilità sono buone) e con una rifusione di spese legali non sempre conforme alle anticipazioni.
  2. Ottenere, ed è questa la strada scelta da Airett, attraverso interpellanze ed interrogazioni sia parlamentari che alla Direzione generale dell’INPS, un riconoscimento per tutte le bimbe Rett.
    Ciò è stato portato avanti in primo luogo con incontri presso la direzione generale inps di Roma e colloqui con Onorevoli per poi addivenire all’acquisizione di una perizia esaustiva riguardante la patologia ed i suoi aspetti medico-legali redatta dallo Studio medico legale Vergari di Bologna.

La legge 112/2016
a favore delle persone
con disabilità grave
prive di sostegno familiare
“dopo di noi”
Decreto 23 novembre 2016 di attuazione contenente l’indicazione dei requisiti per accesso al fondo

Questa legge tende a favorire l’inclusione sociale, il benessere e l’autonomia delle persone con grave disabilità così come individuati dall’art. 3 L.104/92 cioè dei soggetti che necessitano di intervento assistenziale permanente continuativo e globale.

Analizziamola insieme:Soggetti a cui

la legge si rivolge:

  • persone con disabilità grave prive di sostegno famigliare in quanto prive di genitori
    o perché i genitori non sono più in grado di sostenerli
  • persone che in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico già durante la vita dei genitori.

Costituzione del FONDO:
la legge prevede la costituzione di un fondo per assistenza (art. 3 art. 4) attraverso la dazione di 180 milioni da suddividersi in tre anni (2016/2017/2018) poi con cifra fissa all’anno.

Questo fondo ha specifici obiettivi e solo i soggetti che hanno i requisiti indicati nel Decreto del novembre 2016 potranno accedervi.

La conditio sine qua non è la presentazione di un progetto individuale ex art. 14 L.328/2000 con relativo budget di spesa.

Interessante è la previsione anche di ausili e di nuove tecnologie anche per la comunicazione.

Altre finalità previste dalla legge riguardano il favorire la costituzione di un patrimonio per i figli disabili per il momento dopo la morte dei genitori attraverso:

Regimi fiscali agevolati:

  • Polizze assicurative rischio morte la detrazione è x (art.5) fino ad € 750,00
  • Trust, vincolo di destinazione ex art 2645 cc, fondi, contratti affidamento e fiduciari imposte dirette ed indirette agevolate e specificatamente
    1. imposte dirette
      esenzione da imposta donazione-successioni
      ipo-catastale fissa
      esenzione da bolli
    2. imposte indirette
      maggior detraibilità
      Imu agevolate (discrezione Comune)

Tali agevolazioni valgono anche per il ritrasferimento al disponente ma non a terzi.

Forma e contenuto atti: Gli strumenti menzionati dovranno essere stipulati con atto (art. 6) pubblico e la norma elenca il contenuto specifico dell’atto, i soggetti ed i ruoli, le indicazioni specifiche di cura e sostegno, il soggetto che controlla nonché l’obbligo di rendiconto.

I beni risulteranno segregati.