La sentenza della Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007 e apre spazi di più ampia tutela in materia di integrazione formativa, in particolare per i disabili più gravi.
La Corte Costituzionale riconosce pieno diritto alla istruzione alle persone con disabilità.
La scelta della piena integrazione scolastica avviata all’inizio degli anni settanta, prima in forma spontanea , poi normativa, si può dire ormai per l’Italia una scelta irreversibile, anche se non vi è dubbio che richiede ancora miglioramento.
Il servizio scolastico infatti richiede aggiornamenti continui, competenze, ausili e tecnologie idonee a garantire la migliore fruizione possibile da parte degli alunni con diverse tipologie di disabilità.
Il diritto delle persone con disabilità alla istruzione, riconosciuto dall’art. 12 della L. 104/92 come un diritto soggettivo, viene ora configurato come un diritto fondamentale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 22.2.2010, depositata il successivo 26,
In virtù della suindicata decisione la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 413 della Legge finanziaria 24.12.2007 nelle parti in cui fissa un limite massimo al numero di posti degli insegnanti di sostegno. Dello stesso articolo è stata, altresì, dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 414, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla Legge 27.12.1997 n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza di classi di studenti con disabilità grave.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nel procedimento vertente tra il Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed altri in proprio e nella qualità di genitori esercenti la patria potestà su una figlia minore a cui il TAR, sez di Catania, con provvedimento cautelare aveva assegnato un docente di sostegno per 25 ore settimanali anzicchè 12, precedentemente assegnate dalla Amministrazione scolastica. Trattavasi di minore affetta da “ritardo psico-motorio e crisi convulsive da encefalopatia grave”, riconosciuti dalla apposita Commissione medica, che le aveva attribuito per l’anno scolastico 2008-2009, 25 ore settimanali di sostegno.
La Consulta ha ritenuto fondata la questione sollevata dal C.G.A e ha dichiarato la illegittimità delle norme su indicate, precisando quanto segue: I disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi sono, infatti, forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve, altre grave. Per ognuna di esse è necessario individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli, che tengano conto della tipologia di handicap.
L’istruzione riveste un ruolo di primo piano ed è oggetto di specifica tutela, sia nell’ordinamento internazionale, che interno. Per il primo i giudici di Palazzo della Consulta richiamano la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale delle N.U il 13.12.2006, entrata in vigore il 3.5.2008, ratificata dall’Italia con Legge del 3.3.2009 n. 18, il cui art. 24 statuisce che gli Stati Parti “riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla istruzione”; per l’ordinamento interno, in attuazione dell’art. 38 della Costituzione, il diritto alla istruzione dei disabili e alla integrazione scolastica sono previsti nella Legge quadro 104/92, il cui art. 12, come sopra sottolineato, attribuisce al disabile il diritto soggettivo alla educazione ed alla istruzione a partire dalla scuola materna sino all’Università.
Pertanto, precisa la Consulta, il diritto del disabile si configura come diritto fondamentale la cui fruizione è assicurata in particolare “attraverso misure di integrazione e sostegno idonei a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione” (sentenza n. 215 del 1987).
Per chi si trova in una condizione di gravità, la Corte chiarisce che il legislatore ha previsto, con la legge 27.12.1997 n. 449 (art. 40, comma 1), la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito dal successivo comma 3.
Le norme censurate, che prevedono, da un lato un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno, dall’altro l’eliminazione della citata possibilità di assumerli in deroga, si pongono in contrasto con il quadro normativo internazionale, costituzionale ed ordinario e con la giurisprudenza della Corte richiamata.
La sentenza, che indubbiamente ha posto un limite al potere discrezionale del legislatore in ordine a norme che incidono su garanzie dei disabili, apre ora spazi di più ampia tutela in materia di integrazione formativa, in particolare per i più gravi.
Catania lì 26.2.2010
Luigi Anile
Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato -Catania

