Alcune delle indennità previste dalla legge italiana

Quali sono le indennità a cui le nostre bambine e ragazze hanno diritto secondo la legge e dove rivolgersi per ottenerle? Ci illustra gli aggiornamenti in campo legislativo la dottoressa Pina Campagna, che ringraziamo per la gentile collaborazione.

I soggetti con impossibilità a deambulare senza accompagnatore o con impossibilità a compiere autonomamente gli atti di vita quotidiana hanno diritto ad una “indennità di accompagnamento 30 marzo 1971, n. 118 Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”. Viene erogata in dodici mensilità ed incompatibile, el caso di minorenni, con l’indennità di frequenza.

L’indennità mensile di frequenza è stata istituita con la legge n. 289/1990 e risponde alle esigenze di assicurare la cura, la riabilitazione e l’istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, ed è legata alla frequenza di cure riabilitative-abilitative nonché percorso scolastico.
L’erogazione di ambedue i sussidi è legata alla condizione di:

  • essere cittadino italiano residente in Italia;
  • o straniero titolare di carta di soggiorno.

Qualora il soggetto presenti una pluriminorazione con problematiche di tipo sensoriali riguardanti vista ed udito ha diritto ad ulteriori sussidi.

Essere riconosciuto cieco assoluto dà diritto ad un ulteriore accompagnamento compatibile con quello degli invalidi civili; la somma risulta maggiorata rispetto a quella degli invalidi civili.

  • L. 405/1968, art. 4;
  • L. 628/1979, art. 1 e 2;
  • L. 18/1980, art. 1;
  • L. 588/1988, art.1;
  • L. 429/199, art. 1.

Ai ciechi parziali ventesimisti - ossia quando il soggetto pluriminorato presenta un deficit visivo con residuo non superiore di un ventesimo per entrambi gli occhi e non correggibile - spetta una speciale indennità prevista per i ciechi parziali. Anch’essa compatibile con accompagnamento degli invalidi civili.

  • L. 382/1970, art. 8.

I requisiti per ottenere ambedue i sussidi sono:

  • essere cittadino italiano residente in Italia;
  • o straniero titolare di carta di soggiorno.

L’indennità di comunicazione è stata istituita con Legge 21 novembre 1988, n. 508. E’ una indennità a favore dei sordi prelinguali. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità di comunicazione.

Per i Minori di 12 anni: l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL.
Maggiore di 12 anni: l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l’insorgenza dell’ipoacusia è precedente ai 12 anni. Spetta a prescindere dall’età e dal reddito della persona, ed è cumulabile con le indennità di accompagnamento concesse gli invalidi civili e ai ciechi civili. Essa, invece, non è cumulabile con l’indennità di frequenza concessa ai minori con invalidi civili.

I requisiti sono:

  • essere cittadino italiano residente in Italia;
  • straniero titolare di carta di soggiorno;
  • essere stato riconosciuto con le precisazioni di cui sopra.

Dove deve essere inoltrata la domanda d’invalidità

Da gennaio 2010 l’Inps gestisce il processo dell’invalidità civile in collaborazione con le Asl, secondo quanto specificato nel protocollo di intesa tra Regione Toscana e Inps che recepisce le nuove disposizioni normative nazionali di cui all’art.20 del decreto legge 1° luglio 2009 n.78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n.102.

Le domande dovranno essere presentate all’Inps direttamente dal cittadino, o in via telematica, o per il tramite degli Enti di patronato.

L’Inps trasmette le domande ricevute alle Asl, le cui Commissioni mediche, integrate da un medico dell’Inps, continuano a svolgere le verifiche sanitarie.

All’Inps spetta l’accertamento definitivo dello stato invalidante e la concessione ed erogazione del relativo beneficio economico.

All’Inps spetta la competenza per le istanze di accertamento e concessione dei benefici di invalidità che vengono presentate non più all’ASL.

Per maggiori informazioni rivolgersi agli Enti Patronato, alla sede Inps, al numero verde Inps 803164 o collegarsi ai siti internet.

Assistente Sociale
Dr.ssa Pina Campagna
Centro di Riabilitazione
Fondazione Papa PaoloVI
Pescara