STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
ART. 1) E' costituita fra genitori di soggetti portatori di sindrome di Rett l'Associazione denominata "A.I.R. - ASSOCIAZIONE ITALIANA RETT - ONLUS".
Tale denominazione sarà utilizzata in ogni segno distintivo o comunicazione.
ART. 2) La sede di detta Associazione è in Siena, Viale Bracci, presso il Policlinico delle Scotte, Reparto di Neuropsichiatria Infantile.
ART. 3) L'Organo Direttivo dell'Associazione potrà, con semplice comunicazione ai competenti uffici, modificare l'indirizzo della sede.
ART. 4) L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti portatori di Sindrome di Rett e delle loro famiglie.
ART. 5) L'Associazione si propone i seguenti scopi:
a) promuovere e creare un collegamento fra i genitori allo scopo di approfondire tutte le tematiche e le problematiche inerenti la Sindrome di Rett;
b) sostenere, stimolare, collaborare con le "equipes" scientifiche allo scopo di orientare i problemi di ricerca, assistenza, informazione e formazione professionale;
c) promuovere attraverso seminari, studi, convegni, pubblicazioni, collegamenti con associazioni, anche straniere, la diffusione dell'ampia problematica che la Sindrome di Rett comporta;
d) realizzare centri tendenti alla creazione di una coscienza professionale di coloro che lavorano nel settore e sono preposti alla cura, alla rieducazione e all'insegnamento dei soggetti con Sindrome di Rett, oltre che destinati ad accogliere, curare e sostenere gli stessi soggetti;
e) stabilire stretti rapporti, di collaborazione e collegamento con gli enti pubblici (scuola, U.S.L., enti locali e territoriali) nonché con associazioni aventi analoghe finalità cui è affidato il compito di provvedere alle attività socio-sanitarie, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità di cui alle lettere a), b), c), d), e), del presente articolo.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 6) L'Associazione ha durata illimitata.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
ART. 7) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
c) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.
ART. 8) Le entrate della Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dai contributi delle Amministrazioni Pubbliche, di Enti e di privati;
c) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.
ART. 9) L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
SOCI
ART. 10) I soci sono:
a) Ordinari;
b) Onorari;
c) Sostenitori.
I soci ordinari sono i genitori, tutori e affilianti di soggetti con Sindrome di Rett.
I soci Onorari sono coloro che si sono distinti per attività altamente benemerite nei confronti dell’Associazione.
I soci Sostenitori sono coloro che intendono sostenere l’Associazione con servizi e contributi finanziari.
Le qualifiche di socio Onorario e Sostenitore sono attribuite dal Consiglio Direttivo.
ORGANI ASSOCIATIVI
ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori;
e) il Comitato Scientifico.
ART. 12) Tutte le cariche sono gratuite e sono attribuibili unicamente ai soci ordinari; esse hanno durata triennale.
Tuttavia, il Consiglio Direttivo può stabilire un compenso solo per il Segretario ed il Collegio dei Revisori.
I membri del Consiglio ed i membri del Collegio dei Revisori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
ART. 13) Possono costituirsi sezioni periferiche dell'Associazione aventi organi direttivi, simili per composizione agli organi associativi centrali, garanti dell'applicazione dello statuto dell'associazione e dipendenti dal Consiglio Direttivo centrale stesso per le decisioni che esulano l'ordinaria amministrazione.
ART. 14) La costituzione delle singole sezioni periferiche dovrà essere regolata da un protocollo d'intesa con il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
ART. 15) Sono parte integrante del presente statuto le Norme Attuative di cui appresso e che formano il complesso delle regole applicative dello statuto stesso.
NORME ATTUATIVE
GESTIONE DELL' ASSOCIAZIONE
ART. 1) L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio.
A tale scopo, entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo presenterà all'Assemblea ordinaria dei soci il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
ART. 2) L'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo avverrà a maggioranza assoluta dei presenti.
ART.3 ) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
ART. 4) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
SOCI ORDINARI
ART. 5) L'adesione all'Associazione é a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
ART. 6) L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
ART.7) I soci di cui all'articolo 10 lettera A) dello Statuto, per essere ammessi all'Associazione, dovranno rivolgere domanda al Consiglio Direttivo.
ART. 8) L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, insindacabilmente.
ART. 9) All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa.
ART. 10) Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato entro il mese di febbraio di ciascun anno.
ART. 11) Il socio, ammesso nel corso dell'anno, sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale.
ART. 12) I soci cessano di appartenere all'Associazione oltre che per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione.
ART. 13 ) Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda.
ART. 14) La decadenza si verificherà per morosità nel pagamento della quota associativa.
ART. 15) Il Consiglio Direttivo può dichiarare l'esclusione del socio che non è in regola col pagamento dei contributi associativi, che non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto e che non adempie agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.
ART. 16) L'esclusione del socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è notificata al socio per iscritto; l'escluso può produrre appello entro trenta giorni dalla notifica all'Assemblea che, nella prima riunione, ne ascolterà le controdeduzioni, deliberando in merito.
ART. 17) L'esclusione, in sede di Assemblea, dovrà avvenire con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti aventi diritto al voto.
ART. 18) La decisione sull'esclusione dell'Assemblea è inappellabile.
ART. 19) Il socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere all'associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.
ASSEMBLEA
ART. 20) L'Assemblea del soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
ART. 21) L'assemblea dei soci viene convocata a mezzo lettera dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno trenta giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo di adunanza, nonché l'ordine del giorno.
ART. 22) L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o da che ne fa le veci, e si riunisce ove il Consiglio Direttivo ritiene opportuno.
ART. 23) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
ART. 24) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinara sono adottate in un'unica convocazione con la maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo le diverse maggioranze previste dal precedente articolo 17.
ART. 25) Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono validamente adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
ART. 26) Hanno diritto al voto nell'Assemblea esclusivamente i soci Ordinari iscritti nel relativo libro ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
ART. 27) Ogni socio potrà essere portatore, in sede di Assemblea di non più di cinque deleghe.
ART. 28) L'assemblea ordinaria:
a) coerentemente con gli scopi dello statuto, indica gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
b) delibera sul bilancio preventivo e consuntivo;
c) elegge ogni tre anni i componenti il Consiglio Direttivo;
d) elegge ogni tre anni il Collegio dei Revisori;
e) delibera l'espulsione del socio indegno ai sensi del precedente articolo 16;
f) formula proposte per il buon funzionamento dell'Associazione;
g) ratifica l'ammontare delle quote associative applicate dal Consiglio Direttivo.
ART. 29) L'Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
b) delibera su particolari argomenti proposti da almeno dieci soci.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 30) Il Consiglio Direttivo regge ed amministra l'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea.
ART. 31) E' facoltà del Consiglio Direttivo formulare un Regolamento Interno al Consiglio stesso che regoli:
a) l'esecuzione delle proprie attività statutarie;
b) i rapporti con le eventuali sezioni periferiche.
Per le sue modificazioni sarà necessario il consenso della maggioranza dei Consiglieri eletti.
ART. 32) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga utile o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri. Non è prevista la possibilità di delega.
ART. 33) E’ facoltà del Consiglio Direttivo dichiarare decaduto il Consigliere che non si presenta alle riunioni del Consiglio stesso, per tre volte consecutive.
ART. 34) Il Consiglio Direttivo è obbligato a riunirsi almeno un mese prima dell'Assemblea Annuale indetta per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
ART. 35) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri eletti dalla Assemblea fra i soci Ordinari.
A questi possono aggiungersi, anche per durata limitata e/o per specifici progetti, due membri non eletti, cooptati dal Consiglio stesso. E’ facoltà del Consiglio revocare anticipatamente la nomina del consigliere cooptato.
ART. 36) Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
ART. 37) Il Consiglio Direttivo ratifica la nomina dei Coordinatori Regionali indicati dai soci delle Regioni interessate. I compiti dei Coordinatori saranno definiti nell’ambito del Regolamento Interno.
ART. 38) La convocazione del Consiglio Direttivo avviene per invito scritto da parte del Presidente almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire nel termine di due giorni. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Gli avvisi inviati per Posta Elettronica devono contenere il messaggio di conferma di ricezione da parte del destinatario.
ART. 39) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
ART. 40) I Consiglieri ed i componenti del Collegio dei Revisori che per qualsiasi motivo decadano dalla carica, saranno sostituiti dal Consiglio Direttivo con i soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella lista dei non eletti in base alla graduatoria delle ultime elezioni.
PRESIDENTE
ART. 41) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie, provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio e dell'Assemblea, ed è consegnatario del patrimonio dell'Associazione. Nell’esercizio delle sue funzioni è coadiuvato dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dai singoli membri del Consiglio e dai Coordinatori Regionali.
ART. 42) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza ed in tal caso rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti.
ART. 43) Il Segretario assiste il Presidente nell'organizzazione dell'Associazione, redige, sottoscrive e custodisce i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, cura l'esecuzione dei deliberati.
ART. 44) Il Tesoriere predispone i Bilanci e gestisce, di concerto con il Presidente, gli aspetti contabili, finanziari e patrimoniali dell’Associazione, in base alle direttive indicate dal Consiglio direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI
ART. 45) Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri eletti dall'Assemblea.
ART. 46) Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto in seno al Collegio stesso.
ART. 47) Il Collegio dei Revisori ha il compito di vigilare sull'osservanza dello Statuto e sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione.
ART. 48) I Revisori possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle attività sociali e di determinati lavori, nonché partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.
ART. 49) Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio da sottoporre all'Assemblea dell'Associazione per l'approvazione.
La convocazione relativa avverrà con le stesse modalità del Consiglio Direttivo.
COMITATO SCIENTIFICO
ART. 50) Il Direttivo dell'Associazione nomina i componenti del Comitato Scientifico e ne stabilisce la durata.
Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, scelti fra esperti, nazionali ed esteri, nelle differenti specializzazioni interessate alla Sindrome di Rett.
E' membro di diritto del Comitato Scientifico un associato nominato dal Consiglio Direttivo, che svolgerà, ai sensi del presente
articolo, le funzioni di Segretario e di raccordo con il Consiglio Direttivo.
Scopo del comitato scientifico è quello di valutare e segnalare progetti di studio e ricerca da sottoporre all’approvazione del consiglio direttivo, inoltre avrà il compito di controllare il regolare andamento dei progetti finanziati dall’associazione informato il consiglio direttivo, nonché di aggiornare l’Associazione sugli sviluppi della ricerca sulla Sindrome di Rett.
Per maggiore snellezza operativa il Comitato può costituire un sottogruppo di lavoro, composto da un rappresentante di ogni specializzazione, in grado di dare, oltre alla consulenza sui vari progetti, anche risposte ai quesiti posti dagli associati, quesiti preventivamente raccolti e selezionali dal Segretario del Comitato stesso.
SCIOGLIMENTO
ART. 51) Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci intervenuti.
ART. 52) Il Presidente dell'Associazione assumerà le funzioni di liquidatore.
ART. 53) L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 54) Per quanto non previsto nel presente Statuto e annesse Norme Attuative valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi Speciali in materia.

