Avvocato Salvatore Nocera

Avv. Salvatore Nocera

Avv. Salvatore Nocera

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curriculum

  • La famiglia vorrebbe che trattenessimo il ragazzo ancora per il prossimo anno scolastico

    gentile avvocato
    sono un'insegnante di scuola media nella mia classe 3^ frequenta un alunno autistico grave che compirà 18 anni nel prossimo mese di giugno la famiglia vorrebbe che trattenessimo il ragazzo ancora per il prossimo anno scolastico nella nostra scuola questo è possibile, data la sua maggiore età e il conseguente assolvimento dell'obbligo di istruzione? a quale normativa dobbiamo fare riferimento? grazie Liliana

    L'alunno non può più frequentare la scuola media dopo il compimento del 18° anno di età; lo vieta la sentenza della Corte costituzionale n. 226/01, ribadita da una recente nota ministeriale che può leggere sul sito www.aipd.it, in un'apposita scheda sui chiarimenti degli alunni ultradiciottenni
    Cordiali saluti
    Salvbatore Nocera

  • E' opportuno che la ragazza continui a frequentare la scuola . . ?

    Gent.mo avv. Nocera,
    sono un'insegnante di sostegno e vorrei sottoporle il caso, che seguo quest'anno, per avere dei chiarimenti. L'alunna ha 13 anni e frequenta la prima media, è affetta da un tumore benigno al cervello che va a comprimere diverse aree, tra cui quella del linguaggio e a livello cognitivo presenta diverse limitazioni. Inoltre manifesta un autismo secondario dovuto ad atteggiamenti stereotipati. Usufruisce della riduzione d'orario e frequenta la scuola per 15 ore settimanali, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì ed è affidata esclusivamente alla sottoscritta. L'attività didattica si svolge prevalentemente in classe, per consentire all'alunna l'integrazione scolastica. La ragazza non potendo comunicare verbalmente, quando si trova in difficoltà o non potendo esprimere un suo bisogno, diventa aggressiva e violenta. Ribalta banchi e tutto ciò che le capita tiro, tira calci, sberle e capelli alle persone che si trovano nel suo raggio d'azione. Io stessa sono stata aggredita dalla medesima, oltretutto la ragazza è forte e robusta e nei prossimi anni si prevede che questa sua forza possa aumentare in quanto si trova nella fase della crescita. La mia perplessità consiste nel fatto che noi docenti, non possiamo in questo caso garantire la sicurezza a scuola, in quanto questi episodi di aggressività non sono prevedibili e possono manifestarsi in qualsiasi momento. Quindi è opportuno che la ragazza continui a frequentare la scuola, oppure dobbiamo aspettare che commetta qualcosa di grave per intervenire? Alla luce di tutto quanto esposto vorrei un consiglio da parte Sua. Ringraziandola Le porgo distinti saluti.

    In questi casi dovete riunire d'urgenza il GLHO che effettuerà delle proposte alla famiglia ed al Dirigente, quale ad es. quella di assumere dei farmaci o di avere l'assegnazione di un assistente per l'autonomia o farle acquisire dei modi di comunicare non verbali, in modo che possa comunque farsi capire.
    Cordiali saluti
    Salvatore Nocera

  • L'insegnante "segue" l'alunna che ha chiesto il nulla osta per l'iscrizione presso altro istituto scolastico ?

    Sono un'insegnante di sostegno. Una mia alunna frequentante la prima classe di un istituto superiore ha chiesto il nulla osta per l'iscrizione presso altro istituto scolastico della mia città. In questo caso, per garantire la continuità didattica l'insegnante "segue" l'alunna o rimane comunque in servizio presso la scuola? L'eventuale richiesta di utilizzazione della stessa docente presso altro istituto deve essere inoltrata dalla famiglia, dal dirigente scolastico dell'istituto di nuova iscrizione o dalla docente? Grazie, M. Ciulla

    In base al CCNL , mi pare, solo se il docente accetta di seguire l'alunno, non ci sono problemi; in caso contrario, il Dirigente della nuova scuola dovrà chiedere altro docente per il sostegno, anche se ad anno scolastico avviato. Se invece il docente accetta di seguire l'alunno, il Dirigente della vecchia scuola dovrà prendere accordi col Collega della nuova scuola e con l'Ufficio scolastico regionale.
    Cordiali saluti
    Salvatore Nocera

  • E' possibile secondo la legislazione vigente avere un tu insegnante di sostegno senza certificazione ASL ?

    Gent.mo Avvocato Nocera, volevamo chiederLe se è possibile secondo la legislazione vigente, avere un tutore, un insegnante di sostegno senza certificazione ASL. Sono genitore di un bimbo, nato nel febbraio 2006, che è molto iperattivo e ha avuto un ritardo di linguaggio che sta colmando grazie alle terapie a cui lo sottoponiamo e grazie alla sua evoluzione. Io e mio marito siamo contrari ad una certificazione ASL e vorremmo sapere se è possibile avere presso una scuola statale o paritaria (al limite non paritaria) un eventuale sostegno pagato da noi comprensivo di assicurazione (proprio perchè in attesa degli sviluppi dell'evoluzione del bimbo vorremmo evitare una diognosi pubblica). RingraziandoLa anticipatamente Le porgo i più cordiali saluti.
    Simona

    Gentile Signora,
    la normativa prevede che se un alunno vuole avvalersi dei benefici di legge per gli alunni con disabilità deve avere una certificazione, in mancanza della quale egli legalmente non è con disabilità , anche se manifestamente disabile. Cordiali saluti
    Salvatore Nocera

  • In caso di assenza dell'alunno disabile come si deve comportare un insegnante di sostegno ?

    Gentile professor Nocera, scrivo a nome di un gruppo di colleghi di sostegno (scuola secondaria) che non sa come interpretare la posizione dell'insegnante specializzato in merito alle sostituzioni. Ci chiediamo se, in caso di ASSENZA dell'alunno disabile per cui ha ricevuto l'incarico (ma col docente curricolare presente nella classe), un insegnante di sostegno sia obbligato a dare comunicazione al D.S. dell'assenza dell'alunno per essere messo a disposizione di eventuali sostituzioni da svolgere in classi diverse dalla propria (oppure potrebbe, ad esempio, prendere appunti per conto dell'alunno assente o aiutare la classe in compresenza dell'insegnante curricolare...) In attesa di una sua risposta la ringraziamo in anticipo e le porgiamo i nostri cordiali saluti, Daniele

    Io ritengo che il docente specializzato debba segnalare alla Segreteria l'assenza dell'alunno, poiché, a mio avviso, in tal caso egli è a disposizione della scuola.
    Cordiali saluti.
    Salvatore Nocera

  • C'è qualche direttiva o normativa ^

    Buongiorno Avv. Nocera, Sono una docente di sostegno specializzata. Attualmente insegno in provincia di Sondrio con una messa a disposizione da settembre e copro un posto accantonato per il ruolo. Ho saputo dalla scuola che alcuni colleghi inseriti in graduatoria d'istituto 3 fascia (non abilitati) hanno fatto ricorso. Vorrei sapere se c'è qualche direttiva o normativa a mio favore. L'alunno ha diritto ad un docente specializzato (legge 104).
    Grazie Distinti saluti. 
    Francesca

    L'art 13 comma 6 l n. 104/92 stabilisce in modo inequivocabile che nessun incarico può essere dato a chi non è specializzato se è presente un docente specializzato; quindi faccia presente alla scuola che se La sostituiscono con un non specializzato, sarà costretta a far ricorso al TAR chiedendo anche i danni non patrimoniali.
    Cordiali saluti.
    Salvatore Nocera

  • Un alunno con DSA di Discalculia ha diritto a strumenti dispensativi e compensativi solo nelle discipline scientifiche o in tutte le discipline ?

    Preg.mo Avv. Nocera, sono un insegnante e ho un dubbio relativamente ai strumenti dispensativi e compensativi da attivare per alunno con DSA.  La domanda è:  Un alunno, che frequenta il 5° anno della scuola secondaria di II grado, con DSA di Discalculia (lettura e scrittura nella norma) ha diritto a strumenti dispensativi e compensativi (sia durante l'anno che durante gli esami di stato) solo nelle discipline scientifiche (es. matematica) o in tutte le discipline (es. italiano, inglese, disegno, diritto, ecc.)? Nel ringraziarla per la disponibilità, la saluto augurandole buon lavoro.
    Manlio

    Tutto dipende dalla diagnosi dell'ASL; se è scritto solo discalculia, non potrà avere misure dispensative e compensative in altre materie.
    Cordiali saluti
    Salvatore Nocera

  • Il dpcm quando si può fare e chi lo deve fare?

    Salve sono un' insegnante di sostegno di scuola secondaria superiore che quest'anno sta combattendo per i tagli effettuati sulle ore di sostegno. Il csa afferma che per avere un numero adeguato di ore di sostegno ogni alunno deve presentare all'iscrizione la certificazione di handicap con la legge 104 o con dpcm 185. Abbiamo informato le famiglie ma i tempi per la visita e il verbale per la 104 sono lunghi, quasi anni, e quando è stato richiesto alla asl il dpcm è stato risposto che ciò è possibile solo per gli alunni che hanno il sostegno per la prima volta (anche se un alunno ha avuto il dpcm già dopo alcuni anni di sostegno a scuola). Insomma non si capisce nulla. Domando questo dpcm quando si può fare e chi lo deve fare? Se la 104 richiede troppo tempo come la si può sostituire?
    Cordiali saluti.

    Se l'alunno non ha mai avuto la certificazione, la commissione dell'ASL deve fare la visita ai sensi del dpcm , poichè lo stesso dpcm nell'ultimo articolo precisa che esso si applica ai casi successivi alla sua emanazione. Insistete
    Cordiali saluti
    Salvatore Nocera

  • Alla mia domanda di averne una copia del PEI, mi è stato risposto che non ne ho diritto!

    Egregio Avvocato,
    Le scrivo perchè ho un problema con le maestre di mio figlio, bimbo autistico di 4 anni. Ancora non mi hanno consegnato il PEI, e alla mia domanda di averne finalmente una copia (siamo a dicembre!), mi è stato risposto che non ne ho diritto! Ho fatto loro notare che il PEI va redatto, ai sensi della legge 104/92, in collaborazione con genitori e terapisti della riabilitazione e che, tra l'altro, io non ero stata coinvolta nella stesura e che quindi loro erano già in torto. A questo punto, mi hanno chiesto di inoltrare richiesta scritta per averne copia. Ma io mi domando: visto che il PEI non è un documento amministrativo, ma solo un documento ai fini didattici redatto espressamente nell'interesse di mio figlio, e oltretutto io dovrei partecipare alla stesura, come è possibile che debba fare richiesta scritta per averlo? Esiste qualche riferimento normativo su questo punto che sostenga la mia tesi, oltre all'art. 12 della legge 104 che sancisce, appunto, che va redatto in collaborazione con i genitori ma non parla della consegna? La ringrazio anticipatamente e la saluto distintamente.Giulia

    L'art 25 della l.n. 241/90 stabilisce che chi dimostra di avere interesse al rilascio di un documento ha diritto ad averne copia, pagando la fotocopia. Purtroppo, chi ha una mentalità burocratica riduce a documenti amministrativi anche i più belli documenti pedagogici. Lei insista con la l.n. 241, però ribadendo l'esistenza del diritto a partecipare alla stesura del pei; anzi, dopo averne avuta copia, se non condivide qualcosa, pretenda la riunione di un GLHO per far mettere a verbale il Suo dissenso sui punti non condivisi e mandi due righe all'Ufficio scolastico regionale per lamentare la violazione dell'art 12 comma 5 l.n. 104/92.
    Cordiali saluti ed auguri
    Salvatore Nocera

  • Come è possibile interagire con il DS, evitando conflitti e compromessi non corretti per il ragazzo

    Buonasera Avv. Nocera
    Mi rivolgo a lei, su suggerimento di una collega, docente di sostegno Sono referente provinciale per l'integrazione degli alunni disabili e ho rivevuto stamattina la madre di Mario, un alunno disabile. La signora mi ha esposto la situazione in cui si trova il figlio. vorrei contribuire a risolvere la situazione che mi ha presentato e per questo ho acquisito alcune informazioni di contesto per avere un quadro più completo. Le scrivo nella speranza di poter essere supportata dal suo parere professionale sulla questione. Mario frequenta la classe V di un istituto professionale e vorrebbe affrontare l'esame di stato a giugno. Gli è stata certificata, all’età di quattro anni, una disarmonia evolutiva, caratterizzata da scarsa percezione di sé, dello spazio, del tempo e da periodi di apprendimento alternati a periodi di chiusura. Mario ha delle notevoli difficoltà in matematica dipendenti proprio dalla sua patologia. Il ragazzo, molto stimolato e ben seguito dalla famiglia, ha raggiunto degli ottimi risultati ed è riuscito a conseguire una qualifica. All’inizio della classe IV professionale ha chiesto di passare ad un percorso differenziato: in questo modo ha concluso l’anno scolastico ed è stato ammesso alla classe V. All’inizio di questo anno scolastico, in V, ha capito di riuscire ad apprendere meglio e ha chiesto di seguire un percorso non differenziato per poi sostenere l’esame di stato. Gli stessi insegnanti hanno notato un cambiamento e un’autonomia, prima non presente, nelle attività e nelle verifiche proposte. Mario è consapevole di dover affrontare lo studio con maggiore impegno, anche in considerazione del tipo di percorso svolto nello scorso anno. È anche consapevole che potrebbe non riuscire a superare le prove d’esame. I docenti della classe sono tutti ben disposti nei suoi confronti e per una riprogettazione del piano educativo individualizzato, ad eccezione della docente di matematica. Il gruppo di lavoro sul caso si è riunito alcune settinane fa e ha espresso unitariamente parere positivo rispetto alla richiesta del ragazzo di un percorso non differenziato. La docente di sostegno della classe ha esposto brevemente la questione al Dirigente Scolastico, il quale si trova a dirigere la scuola dal settembre scorso e sarebbe orientato a sottoporre l’alunno a prove di ingresso alla classe V (non differenziata). Poiché a questo punto dell’anno non è possibile predisporre tali prove, il Dirigente ha prospettato due possibili alternative: - Mario potrebbe fin da ora ripetere la IV con un percorso non differenziato oppure - potrebbe completare questo anno in classe V con il percorso differenziato e sostenere delle prove di ingresso alla classe V (non differenziata) a maggio. Non ho trovato impedimenti normativi al passaggio immediato dal percorso differenziato a quello per obiettivi minimi in corso d’anno scolastico. Aggiungo di seguito il contributo che ho ottenuto da Paola, un'insegnante di sostegno della Scuola Secondaria di I Grado: anche secondo lei "non esistono legittimi impedimenti legali ad un'interpretazione del Profilo Dinamico Funzionale nella sua vera accezione di dinamico. Il Profilo si aggiorna in via orientativa (dice la legge) ogni due anni e alla fine dei cicli, ma il PDF fotografa una realtà dinamica e in trasformazione e gli obiettivi - a breve, medio e lungo termine che prevede - non possono essere visti come limitazioni, ma come le tappe di un percorso di crescita. Il PEI ne è la diretta conseguenza, e soprattutto ne è diretta conseguenza il progetto di vita che vi sottende. Se questo si modifica significativamente nel corso del tempo, come è sempre auspicabile e come è avvenuto nel caso di Mario, si devono modificare anche gli obiettivi, i percorsi e le aspettative ed è proprio il gruppo di lavoro sul caso a individuare le modalità migliori e i tempi più adatti per Mario. La legge non può impedire il passaggio dal percorso differenziato al percorso integrato." Purtroppo, come avrà immaginato, la questione è delicata in quanto sembra che il DS abbia impostato un approccio rigido. La famiglia, dopo aver puntato all'obiettivo molto alto di rendere autonomo il ragazzo, ed è questo probabilmente un fattore determinante che ha consentito di conseguire risultati addirittura inattesi, non intende fermarsi di fronte a questo ostacolo: immagino che ne abbia affrontati già tanti! In questo periodo sta cercando una strada 'pacifica' alla soluzione. Quindi, si tratta ora di capire come è possibile interagire con il DS, evitando conflitti e compromessi non corretti per il ragazzo. La ringrazio per la sua attenzione Cordiali saluti
    Donatella

    L'art 15 dell'O M n. 90/01, ripreso dall'art 9 del dpr n. 122/09, stabilisce che , se c'è la maggioranza dei docenti favorevoli al passaggio da un pei differenziato ad uno semplificato, non c'è neppure bisogno di prove integrative o di idoneità. Se la docente di matematica, giustamente si oppone, essa è in minoranza, continuerà a dare voti negativi, ma l'alunno svolgerà un pei semplificato e verrà ammesso agli esami; se dovesse andar male in matematica, la commissione di esami deciderà , a maggioranza, se promuovere l'alunno o bocciarlo.
    Cordiali saluti.
    Salvatore Nocera

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